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29/03/2023 - Istanze ex art. 492-bis c.p.c. - presentazione all’ufficiale giudiziario
Dal 1 marzo 2023 – a seguito delle modifiche apportate all’art. 492-bis c.p.c. e all’art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. – le istanze di l’autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare devono essere presentate all’ufficiale giudiziario, dopo la scadenza del termine dilatorio di dieci giorni dalla notifica del precetto di cui all’art. 482 c.p.c. (art. 492-bis, comma 1, c.p.c.).

Le istanze ex art. 492-bis c.p.c. sono presentate al presidente del tribunale, mediante iscrizione al ruolo volontaria giurisdizione, “prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all’art. 482”, a condizione – in entrambi i casi – che vi sia “pericolo nel ritardo” (art. 492-bis, comma 2, c.p.c.), da allegare espressamente e documentare.

Fino a quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche, dati non saranno funzionanti l'ufficiale giudiziario addetto al luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede al quale l’istanza è proposta, attesterà che l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile (art. 155-quinquies, comma 1, disp. att. c.p.c.).

Nel perdurare di tale situazione, la parte istante – munita dell'attestazione dell’ufficiale giudiziario o dell'autorizzazione del presidente del tribunale ai sensi dell'art. 492-bis, comma, 2 c.p.c., ove necessaria – potra’ ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni in queste contenute (art. 155-quinquies, comma 2, disp. att. c.p.c.).