Come fare per


Iscrizione di giornali e periodici nel registro della stampa

Informazioni

Modalità per l'iscrizione di giornali e periodici nel registro della stampa.
(Art. 5 della Legge 8 febbraio 1948, 11. 47)

Per ottenere l'iscrizione di un periodico nel Registro della Stampa, occorre che il proprietario la richieda espressamente al Tribunale competente in base al luogo in cui la pubblicazione dovrà effettuarsi (vedi modello allegato A).

La richiesta di registrazione deve contenere la dichiarazione con le firme del proprietario e del direttore responsabile (vedi modello allegato A), dalla quale risultino il nome ed il domicilio di essi, il titolo del periodico, la sede dello stesso, il carattere, la periodicità ed il nome ed il domicilio della persona che esercita l’impresa giornalistica se diversa dal proprietario, oltre che la tecnica attraverso la quale sarà diffuso. (Tecniche attuali: stampa, radiodiffusione sonora e televisiva, teletext, videocassetta, compact-disc, musicassetta-nastro magnetico, audiotex audiotel, videotex-videotel, cd-rom, floppy disk, canale satellitare, rete internet).

Se il proprietario o l'esercente l'impresa giornalistica (editore) del periodico è una persona giuridica (società commerciale o persona giuridica riconosciuta), alla dichiarazione deve essere allegata la copia autentica notarile in bollo dell'atto costitutivo e statuto, unitamente:

  1. per le società commerciali, ad una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e art. 15 della Legge n. 183/2011 (dalla quale risulti il nome e cognome del legale rappresentante e l’attestazione che la Società è nel pieno e libero esercizio dei suoi diritti, non essendo in stato di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o liquidazione e non risultando perciò iscritta nel registro imprese, riguardo alla società de qua, alcuna dichiarazione di procedura concorsuale), una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e art. 15 della Legge n. 183/2011 (dalla quale risultino gli estremi dell’iscrizione al registro imprese, la forma giuridica della società, la sede legale, la data di costituzione, la durata della società, il sistema di amministrazione adottato ed i poteri di tutti gli organi societari e la loro durata in carica), con allegata fotocopia firmata di un documento d’identità del dichiarante e ad un estratto autentico notarile in bollo dal libro verbali della deliberazione del Consiglio d’Amministrazione, nella quale si dispone l’apertura della testata (con indicazione di titolo, sottotitolo e tecnica di diffusione) e la nomina del direttore responsabile (con indicazione di nome e cognome), ove sia presente quale organo amministrativo (dotato di poteri di straordinaria amministrazione) un Consiglio di Amministrazione;
  2. per le persone giuridiche riconosciute, ad una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 (dalla quale risulti il nome e cognome del legale rappresentante) ed una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (dalla quale risultino gli estremi dell’iscrizione al registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura territorialmente competente – Ufficio Territoriale del Governo e la sede legale dell’ente persona giuridica), con allegata fotocopia firmata del documento d’identità del dichiarante.

Il proprietario, l'editore, il direttore responsabile, il legale rappresentante della società, dell'associazione proprietaria ed editrice devono depositare in cancelleria la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla cittadinanza italiana o di Stato membro della Comunità Europea, al godimento dei diritti politici ed alla residenza, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il direttore responsabile deve, inoltre, depositare una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, relativa alla iscrizione all'Albo dei Giornalisti (elenco professionisti, pubblicisti, pubblicisti provvisori, speciale).

Per la stampa a carattere tecnico, professionale, scientifico può essere richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale annesso all'Albo dei Giornalisti (Art. 28 Legge 3 febbraio 1963, n. 69). Nell’autocertificazione indicare chiaramente il titolo del periodico per il quale si è ottenuta l’iscrizione all’Elenco Speciale, specificandone il sottotitolo se presente, la tecnica di diffusione ed il carattere.

Per la stampa che ha carattere sindacale e/o politico può essere richiesta l’iscrizione all’Elenco Pubblicisti Provvisori presso l’Albo dei Giornalisti. (Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise – Piazza della Torretta n. 36 – Roma – Tel. 066810191)

Se il direttore responsabile è investito di mandato parlamentare o europarlamentare occorre la nomina e la dichiarazione di accettazione di un vice-direttore che assume la qualifica di responsabile.

Agli effetti degli articoli 3 e 4 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47, riguardanti rispettivamente il direttore responsabile ed il proprietario di giornali o altri periodici, i cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani. (Art. 9 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52)

Concessioni governative
La procedura di iscrizione prevede il deposito dell’attestazione del versamento di € 168,00 = sul c/c postale n. 8003 intestato a: “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse - Concessioni Governative”.

 

Le particolari nature giuridiche delle diverse proprietà potrebbero richiedere il deposito di ulteriore documentazione.

 

Art. 6 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47. Dichiarazione dei mutamenti.
La modulistica relativa ai mutamenti delle caratteristiche del periodico dovrà essere integrata con specifica documentazione in base alla diversa natura del proprietario e dell’editore del periodico.