La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del Giudice. I coniugi devono proporre domanda di separazione personale al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto a residenza o domicilio, con ricorso contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata (art. 706 c.p.c.)
Può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Il Giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. l5).
E' necessaria l'assistenza di un legale.
Documenti da allegare al ricorso:
- Estratto di Matrimonio (rilasciato dal Comune del luogo di celebrazione)
- Certificato di residenza
- Stato di famiglia